Scavare e movimentare terra

Descrizione

Scavare e movimentare terra

I lavori di scavo, sbancamento e livellamento del terreno per scopi edilizi sono suddivisi secondo la finalità della lavorazione. Il titolo edilizio abilitativo necessario per eseguire le opere è diverso se si tratta di:

  • lavorazioni pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ovvero di scavi per la realizzazione di bacini idrici, di opere di ricerca e coltivazione di sostanze minerali di cava
  • scavi con altro scopo che comportino una perdurante modifica dello stato dei luoghi.

La gestione di materiali da scavo e/o demolizione provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120In questo caso bisogna presentare un piano di utilizzo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 introduce un quadro normativo semplificato invece per la gestione di materiali da scavo e/o demolizione non provenienti da opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)In questo caso bisogna presentare apposita dichiarazione di utilizzo.

Approfondimenti

I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 1, let. d). Il cittadino può comunque presentare comunicazione per interventi edilizi liberi per notificare al Comune l’esecuzione dei lavori. Devono inoltre essere rispettate:

  • le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali
  • le altre normative di settore con incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e sull'efficienza energetica
  • le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42).

Per le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere occorre presentare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Insieme ad essa devono essere presentati i dati identificativi dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori e la relazione tecnica di asseverazione redatta e firmata da professionista abilitato (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 136, com. 4).

Le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, che comportano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi sono considerate di nuova costruzione (Sentenza della Corte di Cassazione 19/01/2011, n. 1536). Occorre quindi presentare e farsi rilasciare il permesso di costruire (Legge regionale 10/11/2014, n. 65, art. 134, com. 1) in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio.