Depositare la documentazione ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 3 del Regolamento edilizio

Descrizione

Art. 16-bis – Interventi non necessitanti di provvedimenti di sanatoria.
1. Fermi restando l’obbligo di versamento dei contributi di cui al titolo VII della L.R. 65/2014, se dovuto, e l’applicazione di eventuali sanzioni per la ritardata corresponsione degli stessi, non necessitano di provvedimenti di sanatoria edilizia:
a) le opere non costituenti totale difformità dal titolo abilitativo, eseguite in data anteriore a quella di entrata in vigore della L. 10/1977, su immobili per i quali sia successivamente stato rilasciato dall’Amministrazione comunale certificato di abitabilità/agibilità e uso o sia stato effettuato sopralluogo ai sensi del R.D. 27.07.1934, n. 1265, esclusi eventuali interventi successivamente realizzati;
b) le opere interne agli edifici di cui all’art. 26 della L. 47/1985, eseguite in data anteriore all’entrata in vigore della Legge medesima, in attuazione dell’art. 48 della L. 47/1985, nonché con riferimento alla Circolare del Ministero dei Lavori pubblici 18.07.1986, n. 3466/25;
c) le modifiche interne agli edifici di cui all’art. 26 della L. 47/1985 realizzate anteriormente all’abrogazione della suddetta disposizione ad opera del D.P.R. 380/2001 intervenuta in data 30 giugno 2003, pur in difetto del deposito della relazione;
d) modeste difformità riconducibili agli art. 198 della L.R. 65/2014 e art. 34-bis D.P.R. 380/2001;
e) le opere di cui all’art. 15 della L. 10/1977 eseguite in corso di edificazione in variante alla licenza edilizia o concessione edilizia, non costituenti totale difformità, realizzate anteriormente all’entrata in vigore della L. 47/1985 pur in assenza di approvazione, su immobili per i quali, successivamente all’esecuzione delle medesime, sia stato rilasciato dall’Amministrazione comunale certificato di abitabilità/agibilità e uso o sia stato effettuato sopralluogo ai sensi del R.D. 27.07.1934, n. 1265, esclusi eventuali interventi successivamente realizzati.
f) gli interventi riconducibili ad attività edilizia libera di cui agli artt. 6 e 6-bis del D.P.R. 380/2001 e all’art. 136 L.R. 65/2014 purché compatibili con la disciplina urbanistica di riferimento all’epoca di realizzazione degli stessi. Tali interventi, se realizzati in data successiva all‘ entrata in vigore della L.R. 73/2010, sono soggetti alla sanzione pecuniaria disciplinata dall’art. 136, comma 6, L.R. 65/2014; 
g) i mutamenti della destinazione d’uso non accompagnati da alcuna opera edilizia per i quali non era prescritto al momento della realizzazione alcun titolo abilitativo, ferma restando la corresponsione degli oneri se dovuti in ragione dell’incremento del carico, la necessaria compatibilità con le funzioni e la
disciplina ammesse dallo strumento urbanistico e regolamento edilizio vigenti all’epoca di realizzazione;
h) le variazioni esecutive in corso d’opera realizzate anteriormente alla entrata in vigore della L.R. 65/2014, conformemente ai requisiti previsti dalle disposizioni della L.R. 52/1999 o L.R. 1/2005 in tema di “varianti in corso d’opera”, ancorchè in assenza del deposito dello stato finale.
2. In caso di sussistenza di vincoli di settore (quali, a titolo esemplificativo, paesaggistici, ex lege 1089/1939, sismici, idrogeologico) restano ferme le relative discipline.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 l’avente titolo procede al deposito dello stato attuale accompagnato da relazione asseverata di tecnico abilitato che attesti la sussistenza dei presupposti, ferma restando l’espressa disciplina stabilita dagli artt. 198 della L.R. 65/2014 e art. 34-bis D.P.R. 380/2001 con riferimento alla gestione delle tolleranze ivi previste. È comunque fatta salva la possibilità per l’avente titolo di procedere al deposito di istanza di sanatoria: in
tal caso il Comune procederà in via prioritaria alla verifica di riferibilità degli interventi alle fattispecie di cui al presente articolo.
4. La data di realizzazione dell’intervento, ove non desumibile dagli atti in possesso della pubblica amministrazione, è comprovata dall’avente titolo mediante documentata perizia giurata, redatta sulla base di analisi oggettive, escluse le dichiarazioni e asseverazioni di soggetti privati, fatte salve eventuali
difformi valutazioni dell’Ufficio. La data di realizzazione e consistenza del bene potrà altresì essere comprovata secondo le modalità previste dall’art. 9-bis D.P.R. 380/2001 per le ipotesi da questo contemplate.
5. Rimane ferma l’applicazione di eventuali procedimenti di semplificazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia.